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Iniziano il 10 settembre 2008 le lezioni per gli alunni iscritti sia all'I.T.C. che all'I.P.A.A. (Agrario, Chimico e Alberghiero) eccetto le terze classi I.P.A.A che anticipano l'inizio l'8 settembre 2008 |
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| Ognissanti | 01/11/2008 | Immacolata | 08/12/2008 |
| Vacanze Natalizie | Dal 22/12/2008 al 06/01/2009 | Festa Patronale | 09/02/2009 |
| Carnevale | Dal 02/03/2009 al 03/03/2009 | Vacanze Pasquali | Dal 06/04/2009 al 15/04/2009 |
| Anniversario della Liberazione | 25/04/2009 | Ponte del 1^ maggio | Dal 01/05/2009 al 02/05/2009 |
| Ponte Festa della Repubblica | Dal 01/06/2009 02/06/2009 | Termine lezioni | 10/06/2009 |
Riferimenti normativi: art. 74 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 art. 138; D.P.R. 275/1999, D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. n. 347/2000, D. Lgs. n. 297/1994 art. 74, annuali OO.MM- per l’a.s. 2004/2005 O.M. 27.7.2004 n. 62 prot. 12019.
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Nell’ambito del trasferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti territoriali, ai sensi dell’art. 138, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 112/1998, è stata delegata alle Regioni la competenza alla determinazione del calendario scolastico (vedi schema). Il MIUR conserva la competenza relativa a:
1) determinazione per tutto il territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
2) indizione eccezionale, in corso d’anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
3) determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale che comportino giorno di vacanza nelle scuole.
Ogni altra competenza sulla determinazione del calendario compresa quella della fissazione delle date di inizio e fine delle lezioni è attribuita alle Regioni.
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Gli adattamenti del calendario scolastico.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento sull’autonomia (D.P.R. 275/1999), le scuole (Consigli di circolo o di istituto sulla base delle esigenze didattiche evidenziate dal collegio dei docenti), hanno facoltà di stabilire adattamenti del calendario ( anticipi o posticipi delle date di inizio e fine delle lezioni) in relazione alle esigenze derivanti dal P.O.F. nel rispetto delle funzioni esercitate dalle Regioni. Gli adattamenti devono comunque rispettare il disposto dell’art. 74, terzo comma del D. Lgs. n. 297/1994 (svolgimento di almeno 200 giorni di lezione) oppure, in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, il disposto dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/1999 (articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Scuola). Gli adattamenti del calendario vanno comunicati alle Direzioni Regionali e agli Enti Locali a cura del dirigente scolastico.
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La nota MIUR prot. 47733 del 2003.
Con nota 4733/2003 il MIUR ha chiarito quanto segue:
1) le ore riservate alle assemblee studentesche di classe, tenute con le modalità di cui al comma 6 dell’art. 13 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare;
2) le giornate riservate alle assemblee d’istituto, durante l’orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici e alle quali partecipano esperti autorizzati dal Consiglio d’Istituto (comma 7 art. 13 decreto legislativo 297/94), sono considerare come giorni di lezione;
3) le ore, su richiesta degli studenti, destinate alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.
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Il Collegio Docenti decide la scansione delle valutazioni periodiche degli alunni se del caso, seguendo le indicazioni di cui l’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 297/1994. La deliberazione collegiale deve essere adeguatamente motivata, con speciale riguardo all’esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento; essa deve altresì prevedere adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.
I dirigenti scolastici fissano le date di esame, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.
In via eccezionale, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può autorizzare i responsabili degli Uffici Scolastici Regionali ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale di lavoratori, specie se in situazione di mobilità. (art. 3 OM n. 62 dell’11.7.2005).
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Calendario e rapporto giuridico dei docenti.
Le date dell’anno scolastico dal punto di vista amministrativo sono 1° settembre 2007- 31 agosto 2008, la circolare ministeriale n. 187/1994 ha individuato le date finali di riferimento per le diverse tipologie di personale docente con contratto a tempo determinato: 31 agosto per i supplenti annuali su posto vacante con diritto alla retribuzione estiva e 30 giugno, con eventuale proroga per esami, per i docenti supplenti su posto disponibile fino al termine delle attività didattiche, questi ultimi non hanno diritto a retribuzione estiva.
Le cessazioni dal servizio con collocamento a riposo per limiti di età avvengono con decorrenza 1.9.2008.
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Calendario delle festività.
Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, è il seguente (cfr. art. 2 OM n. 62 dell’11.7.2005 prot. 6706).
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.(1)
(1) La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il docente presta servizio è considerata giorno festivo solo se coincide con una giornata lavorativa. (art. 20 CCNL 4.8.1995 e art 14 CCNL 24.7.2003).
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Si tratta di una facoltà che i dirigenti scolastici potranno utilizzare in armonia con la comunità scolastica a seguito di un ampia concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti delle scuola e in linea con un principio di integrazione culturale e di cittadinanza attiva per tutti.
E' data anche facoltà ai Dirigenti scolastici di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni, per non più di tre giorni, sulla base di particolari e motivate esigenze e comunque, concordando tale variazione con i Comuni interessati che devono garantire agli scolari i previsti servizi di supporto come trasporti e mense.